Bagagli danneggiati in aereo? Informati sulle convenzioni …

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CONVENZIONI PER BAGAGLI DANNEGGIATI IN AEREO

Quando parliamo di danni ai bagagli danneggiati in aereo entrano in gioco due convenzioni: la Convenzione di Varsavia, firmata il 12 ottobre 1929, e la Convenzione di Montreal, che, firmata il 28 maggio 1999, si propose di rinnovare la precedente.
Con tale Convenzione ci si è trovati a definire dei valori di risarcimento tra Stati che non avevano la stessa moneta, decidendo dei parametri universali e creando un valore ideale, chiamato DSP: Diritti Speciali di Prelievo.

Tali convenzioni dichiarano che, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli dei passeggeri la responsabilità della compagnia aerea è limitata alla somma di 11312 diritti speciali di prelievo (DSP) per passeggero.
(mentre stiamo scrivendo questo articolo, 100 DSP equivalgono a circa 120,20 euro. Naturalmente il valore può cambiare nel tempo in ragione delle variazioni valutarie delle singole valute).
Se il passeggiero dichiara al momento dell’imbarco un valore superiore della merce contenuta nel bagaglio imbarcato gli viene consentito un risarcimento pari a tale valore. Per ottenere tale risarcimento, superiore ai massimali previsti dalle Convenzioni bisogna:

1. Evidenziare il valore del bene durante la consegna del bagaglio alla compagnia aerea;
2. Consegnare un specifico documento (di cui è bene conservare copia) in cui si dichiara lo «speciale interesse alla riconsegna»;
3. Pagare l’eventuale tassa supplementare prevista dalla compagnia stessa secondo le proprie tariffe (sarà bene quindi informarsi prima dell’imbarco, magari sul sito della società);
4. Nel caso in cui la merce venga danneggiata si eseguirà una denuncia in aeroporto alla compagnia aerea; puoi presentare il reclamo nei successivi 7 giorni, mentre nel caso di ritardo, il reclamo va presentato entro 21 giorni;
5. E’ consigliato fare qualche fotografia all’oggetto distrutto o danneggiato contenuto nel bagaglio imbarcato per dimostrare la natura e l’entità del danno;
6. Se non si è conservato lo scontrino che dimostra il prezzo pagato per il bagaglio danneggiato, si può dimostrarne il valore in altro modo o anche solo con presunzioni o prove testimoniali.

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