TRAVEL FOR BUSINESS AXA PARTNERS ITALIA

La polizza ideale per le trasferte di lavoro tue e dei tuoi dipendenti, che assicura una copertura completa e offre la possibilità di personalizzare e modulare sia le garanzie sia i massimali.

Si tratta di una copertura di durata annuale, durante le trasferte di lavoro, in ogni parte del mondo, della durata, a scelta, minore o maggiore di 100 giorni.

L’ulteriore scelta fra le opzioni «Tessera nominale» e «Tessera a forfait» offre la possibilità di decidere gli assicurati in fase di sottoscrizione o, in alternativa, anche successivamente  all’acquisto della polizza.

Le garanzie possibili, oltre all’Assistenza sanitaria in viaggio, prestata dalla centrale operativa di AXA ASSISTANCE 24 ore su 24 sono:

Rimborso spese mediche
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio di lavoro, tramite la Centrale Operativa, eroga le seguenti garanzie:
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della Centrale Operativa.
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni a seguito di ricovero, sino alla fine delle cure se in regime di pronto soccorso o fino al momento in cui l’Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso preventivamente contattata all’insorgere del sinistro.
A RIMBORSO – nel caso in cui l’Assicurato non contatti preventivamente la Centrale Operativa, entro i massimali indicati, dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale

  1. Sono comprese nei massimali il rimborso delle cure in seguito ad infortunio verificatosi in viaggio: la Società rimborsa le spese per le visite mediche e accertamenti diagnostici, purché sostenute al rientro del viaggio e nei 45 giorni successivi alla data di rientro dal viaggio.
  2. La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
  3. La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.
  4. Cure odontoiatriche: La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio.
  5. spese per riparazioni di protesi: solo a seguito di infortunio verificatosi in viaggio.
  6. La società provvede al rimborso delle spese per cure riabilitative, incluse quelle fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia, esclusivamente, le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente al rientro dal viaggio.

Le prestazioni sono fornite per Assicurato, evento e periodo assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.

Bagaglio
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da viaggio, le valigie.
La garanzia è valida esclusivamente per gli oggetti contenuti all’interno del bagaglio.
In seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato da parte del vettore aereo, la Società rimborsa gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l’igiene personale).

Infortuni in volo
La Società assicura, dal momento in cui l’Assicurato entra a bordo di un aeromobile/elicottero fino al momento in cui ne è uscito, gli infortuni che lo stesso subisca quale passeggero di voli di linea e charter (esclusi aerei privati), e che entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una invalidità permanente.

Infortuni in viaggio
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante il viaggio di lavoro nello svolgimento:

  • delle attività professionali e secondarie dichiarate
  • di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

La Società assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, e comunicato alla Società, che, entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una invalidità permanente.

La Società considera infortuni anche:

  • Gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore
  • l'asfissia non di origine morbosa;
  • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
  • l'annegamento;
  • l'assideramento o il congelamento;
  • i colpi di sole, di calore o di freddo;
  • la folgorazione;
  • le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali;
  • gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpo di sonno;
  • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza grave;
  • le lesioni determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
  • gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Responsabilità civile terzi
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in viaggio relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

  • dalla proprietà di animali domestici;
  • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcar;
  • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.

Tutela Legale
La Società, nei limiti del massimale previsto, valido per sinistro e per anno assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
L’assicurazione comprende i seguenti oneri:

  • le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
  • le spese per mediazioni stabilite dalla Legge;
  • le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società
  • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con Società;
  • le spese processuali nel processo penale ai sensi dell’articolo 535 Codice di Procedura Penale;
  • il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
  • le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall’Assicurato;
  • le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
  • le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell’Assicurato;
  • È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. “Libera scelta del legale”.

La Società per ciascuno degli oneri elencati riconosce:

  • le spese per un secondo legale domiciliatario unicamente in fase giudiziale nei sottolimiti previsti e unicamente quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
  • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari nei sottolimiti previsti.

Gli oneri indennizzabili previsti nel presente contratto valgono per i seguenti casi:

  1. L'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
  2. L'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette; o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
  3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La garanzia è operante anche
    prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
  4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. purché gli Assicurati vengano
    prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.
    Restano esclusi i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;
  5. le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
    la presente garanzia si intende prestata, per le controversie con valore in lite superiore a € 250,00 ed inferiore a € 50.000,00;
  6. le controversie derivanti da contratti di locazione di immobili occupati dall'Assicurato nel
    corso del viaggio di lavoro;
  7. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di
    terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti
    modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C.

 

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    RICHIEDENTE



    CONTRAENTE (Azienda):



    Sede Legale:



    Recapiti:

    Durata prevista delle singole trasferte:



    La durata della polizza è pari a 365 giorni dalla data di effetto

    FORMULA PRESCELTA

    La formula "Nominale" è indicata quando si conoscono a priori le generalità dei viaggiatori.
    E' sottoscrivibile da un minimo di 1 assicurato ad un massimo di 50 assicurati

    Indicare Cognome e nome, Sesso, Data di nascita e Codice fiscale di ogni singolo viaggiatore
    In alternativa alla compilazione è possibile allegare file (doc, pdf, txt) riportante Cognome e nome, Sesso, Data di nascita e Codice fiscale degli assicurati.
    La formula a "Forfait" è indicata qualora non si conoscano a priori le generalità dei viaggiatori.
    Esse dovranno essere comunicate di volta in volta.
    Sono ammessi multipli di 5 assicurati con il massimo di 50 assicurati stessi.
    N.ro Tessere a Forfait:

    GARANZIE RICHIESTE

    Assistenza in Viaggio: SEMPRE COMPRESA

    Garanzia Base:
    Spese mediche in viaggio:

    Garanzie Opzionali:
    Bagaglio:
    Infortuni in viaggio:
    Infortuni in volo:
    Responsabilità Civile:
    Tutela Legale:

    Note Ulteriori

       (*) HO PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

    CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
    Clicca Qui per leggere l'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”)

       (*) ho letto e accetto le condizioni descritte nell'informativa sulla privacy riguardo il trattamento dei miei dati personali.

    Esprimo il consensoNego il consenso - al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
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